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News home page > Efficienza Energetica > Superbonus 110%
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Superbonus 110%

Superbonus 110%: i provvedimenti attuativi con aggiornamenti

In queste ultime settimane sono stati pubblicati i provvedimenti attuativi previsti dal Decreto Rilancio che hanno finalmente completato il quadro normativo relativo alla nuova detrazione fiscale. Dopo la legge di conversione sono arrivati i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico. Guida al Superbonus Agenzia delle Entrate

Nuovi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con tre diverse istanze di interpello relative all’utilizzo del superbonus previsto per lavori di efficienza energetica effettuati dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Risposte 570, 571 e 572 del 9 dicembre 2020

Risposta-n. 570 del-9 dicembre 2020Download
Risposta-n.-571 del-9-dicembre-2020Download
Risposta-n.-572 del-9-dicembre-2020Download

Le Entrate precisano che trattandosi di una detrazione di imposta, il bonus facciate non spetta ai soggetti che non possiedano redditi imponibili quindi sarà inaccessibile ai comuni

Casi pratici

Art.119.incentivi efficientemente energetico Download
art.121.trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito di imposta cedibileDownload

Dl Rilancio

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.

In particolare, il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.

In particolare, ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”) di:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus).

Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd. “trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati:

  • di efficientamento energetico[6] rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento (cfr. Tabella n. 1)
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013.

Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr n. 412/1993
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Superbonus 110%: quali adempimenti per accedere alle detrazioni fiscali

Per quanto concerne gli adempimenti necessari, la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate ha definito tutto quello che occorre fare per la fruizione del superbonus 110%, soprattutto in funzione delle due possibili opzioni alternative alle detrazioni fiscali (sconto in fattura e cessione del credito).

  • pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi effettuato mediante bonifico bancario o postale “parlante” (dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato), ad esclusione del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito – Tale obbligo non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa;
  • acquisizione della seguente documentazione:
    • ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus;
    • ai fini del superbonus nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto superbonus l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Agenzia Entrate risposte aggiornate alle istanze di interpello

Agenzia Entrate FAQ sull’agevolazione superbonus

Superbonus 110%: il visto di conformità

Come previsto all’art. 121 del Decreto Rilancio, per poter optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del citato D.Lgs. n. 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Superbonus 110% e adempimenti: l’asseverazione di un tecnico abilitato

In tutti i casi (utilizzo diretto della detrazione in 5 anni, sconto in fattura e cessione del credito) è necessaria un’asseverazione da parte di un tecnico abilitato. Nel caso di interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2020;

Per gli interventi antisismici (sisma bonus), l’asseverazione è resa da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, e deve confermare l’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

L’asseverazione è può essere rilasciata:

  • al termine dei lavori;
  • per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

Come fruire dello sconto o della cessione: La comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato dal provvedimento di oggi. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici). Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

L’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia ha trasmesso nota denominata COMUNICAZIONE AGLI ORDINI SUPERBONUS del 16-10-2020 prot. 0136799.16 avente ad oggetto “INTERPELLI ORDINARI IN MATERIA DI SUPERBONUS” con richiesta di dare ampia diffusione agli Iscritti della suddetta comunicazione, precisando  altresì,  che per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e modalità di presentazione degli interpelli è possibile consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate al seguente link: Interpello Cittadini

AGE.AGEDRLOM REGISTRO UFFICIALE nota interpelliDownload
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