Scadenza triennio formativo 2018-2020
Crediti formativi triennio 2018 – 2020
Vi informiamo che il 31 dicembre scadrà il triennio di formazione obbligatoria 2018 – 2020 vi invitiamo a verificare nella vostra area riservata il numero di crediti raggiunto.
La Formazione del professionista iscritto all’albo come sancito dall’articolo 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 “al fine di garantire la qualità e l’efficienza della prestazione professionale, nel miglior interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale” è pertanto obbligatoria e prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi professionali (CFP) per non incorrere in sanzioni disciplinari. L’obbligo di formazione sorge con l’iscrizione all’albo, a prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività professionale.
Vi preghiamo inoltre di prendere visione del regolamento nel caso in cui vi siate trovati nelle condizioni riportate nell’art. 13 – Deroghe
Regolamento Formazione Continua Obbligatoria
– chi supera i 60 crediti potrà veder riconosciuta l’eccedenza nel triennio che segue (ma solo al 50% e per un massimo di 20 CFP);
– chi ha più di sessantacinque anni ( esercizio ininterrotto della professione nel triennio di riferimento), può chiedere al collegio provinciale l’esonero parziale dell’obbligo formativo;
L’iscritto ai sensi dell’art. 12 lett. d) del Regolamento per la Formazione Professionale Continua può chiedere al collegio, mediate il SINF, il riconoscimento dei CFP relativi ai seguenti eventi (art. 3, comma 2):
– corsi o esami universitari;
– relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell’attività di supporto, nell’attività didattica;
– pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali, pubblicati su riviste a diffusione almeno provinciale;
– il rivestire il ruolo di professionista affidatario (lett. i);
– frequenza corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline tecnico scientifiche, di cui al comma 3 dell’art. 3 del Regolamento;
– il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n. 137, arti- colo 6, comma 3 il cui tirocinante ha effettuato l’intero tirocinio professionale, con rilascio del prescritto certificato;
– attività di docenza.
Nel caso non venga raggiunto il numero minimo di CFP, infatti, venendo meno all’obbligo formativo, si commette illecito disciplinare e si va incontro a sanzione
Per approfondimenti potete scrivere a Formazione Geometri