RSPP – tutti i luoghi di lavoro

RSPP: Cos’è?

Il significato dell’acronimo RSPP è Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
Si tratta di uno dei principali attori della sicurezza aziendale, di cui il D.lgs 81/2008 da la seguente definizione:
“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”

L’RSPP valuta i fattori di rischio presenti all’interno di un’attività lavorativa, progetta e pianifica il programma di miglioramento per garantire la sicurezza dei lavoratori, mentre il DATORE DI LAVORO è l’unica figura che detiene il potere di spesa all’interno del contesto lavorativo per attuare tutte le disposizioni elaborate dal RSPP.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione collabora con il datore di lavoro, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla realizzazione del Documento di valutazione dei rischi. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione partecipa assieme al medico competente ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro.

La nomina dell’RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro (Art.17 D.Lgs. 81/08). L’RSPP può essere interno oppure può essere un professionista esterno all’azienda.
In alcune tipologie di aziende (art. 34 comma 1 ed allegato II del d.lgs. 81/2008) il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Quali requisiti deve avere un RSPP?

Per poter ricoprire le funzioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore ed avere conseguito gli attestati relativi a specifici corsi di formazione abilitanti in relazione alla classe di rischio dell’attività (definita dai settori ATECO). La durata di tali percorsi varia dalle 16 alle 48 ore in funzione del settore lavorativo.

Normativa

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro

ACCORDO 7 luglio 2016  – Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (Rep. Atti n. 128/CSR). (16A06077) 

A.S.R. 22/02/2012 attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori

A.S.R. 21/12/2011 corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

D. Lgs. 17/2019 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale 

D.P.R. 177/2011 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti

D.I. 22/01/2019 Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

LINEE GUIDA

Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 177/2011