Nuovi provvedimenti di contrasto a Covid-19
MISURE VALIDE IN LOMBARD
Il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 dicembre 2020 conferma l’individuazione di tre “zone”, corrispondenti a tre scenari di rischio, con specifiche misure restrittive per prevenire la diffusione del virus Covid-19. (allegato 1)
Le disposizioni del DPCM del 3 dicembre scorso prevedono, in attuazione del Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020, ulteriori limitazioni agli spostamenti durante il periodo delle festività compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.
In base alla nuova Ordinanza del Ministro della Salute dell’11 dicembre, la Lombardia viene collocata fra le regioni in “zona gialla” a partire dal 13 dicembre.
Regione Lombardia ha emanato il 9 dicembre la nuova Ordinanza n. 649 in materia di contrasto dell’epidemia da Covid-19.
Le disposizioni relative ai seguenti ambiti (articoli 1, 2 e 3.1) sono valide dal 10 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021:
- rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro,
- attività formativa per adulti,
- attività sportiva e motoria svolta presso centri e circoli sportivi.
Di seguito sono dettagliate le misure di contenimento individuate per la “zona gialla” (art. 1 del DPCM) e le relative FAQ.
SPOSTAMENTI DURANTE LE FESTIVITÀ
A partire dal 21 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021 compreso si applicano in tutta Italia, indipendentemente dalla “zona” di collocazione, le misure previste dal Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020 e dal DPCM del 3 dicembre 2020.
Nel periodo sopra indicato è fatto divieto di spostarsi in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fatta eccezione per gli spostamenti verso le seconde case ubicate in un’altra Regione o Provincia autonoma.
Nei giorni del 25 dicembre, 26 dicembre e 1° gennaio 2021 sono inoltre vietati gli spostamenti tra comuni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. In queste giornate è sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, ma è vietato raggiungere le seconde case ubicate oltre che in altra Regione o Provincia autonoma, anche in altri comuni.
Resta in vigore il divieto di spostarsi dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.
In occasione del Capodanno, gli spostamenti notturni sono vietati tra le ore 22.00 del 31 dicembre 2020 fino alle ore 7.00del 1° gennaio 2021.
Anche in questi casi restano consentiti gli spostamenti dovuti a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
FORMAZIONE
Per i corsi di formazione pubblici e privati resta confermata la possibilità di svolgimento esclusivamente in modalità a distanza;
MISURE DI PROTEZIONE E RIDUZIONE DEL CONTAGIO
Sull’intero territorio nazionale è obbligatorio avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli:
- nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione;
- in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita costantemente una condizione di isolamento da altre persone non conviventi.
Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (ad es. coloro che devono interloquire nella L.I.S. con una persona non udente).
Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.
All’obbligo della mascherina si aggiungono le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani, che restano invariate e prioritarie.
Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.
L’Ordinanza regionale n. 649 del 9 dicembre 2020 conferma le prescrizioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutto il personale e di comunicare tempestivamente i casi sospetti al medico competente (che effettuerà la segnalazione all’ATS di riferimento). Le persone che mostrano sintomi saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. In caso di sintomi, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale (MMG) e segnalare il mancato accesso al luogo di lavoro.
È fortemente raccomandata la rilevazione della temperatura nei confronti dei clienti/utenti di attività economiche e sociali e di servizi pubblici, prima dell’accesso.
Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.