MD – Bonifica sistemica da ordigni bellici
La presente nota tecnica sintetizza i contenuti dei comunicati del Ministero della Difesa (2016, 2017, 2026) relativi alla corretta esecuzione delle attività preliminari alla valutazione del rischio bellico e alla distinzione tra indagini geofisiche e bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici (OERB).
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1. Contesto normativo e criticità rilevate
Il Ministero segnala una crescente diffusione di valutazioni del rischio bellico “affette da approssimazione metodologica e carenze istruttorie”, spesso prive della necessaria analisi storico documentale. Tali valutazioni, classificando impropriamente il rischio come “basso”, inducono le committenze a ritenere non necessaria la bonifica preventiva.
Il quadro normativo di riferimento comprende:
• D.Lgs. 81/2008 (art. 91, comma 2 bis)
• D.Lgs. 66/2010
• Legge 177/2012
• D.M. 11 maggio 2015 n. 82
• D.M. 28 febbraio 2017
Il Ministero ribadisce che qualsiasi attività riconducibile alla ricerca, individuazione o scoprimento di ordigni rientra nella disciplina speciale del settore.
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2. Ruolo del CSP e limiti delle indagini preliminari
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) è il soggetto responsabile della valutazione del rischio bellico. Le imprese incaricate possono fornire:
• analisi storica dell’area;
• eventuale indagine magnetometrica superficiale.
Tali indagini, tuttavia, non possono in alcun modo sostituire la bonifica sistematica, né possono essere utilizzate per certificare l’assenza di ordigni.
Il Ministero chiarisce che “mediante un’indagine di tipo superficiale non si ha alcuna certezza sull’eventuale presenza di ordigni a profondità maggiore di un metro”.
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3. Divieto di attività invasive e di attestazioni improprie
Le indagini preliminari non possono includere:
• scavi;
• perforazioni;
• attività di scoprimento.
Tali operazioni configurano infatti una bonifica sistematica abusiva, svolta “al di fuori dell’attività di vigilanza del Ministero della Difesa”.
È inoltre vietato rilasciare documenti che attestino che un terreno sia “esente da rischio bellico”, poiché tali dichiarazioni “non hanno alcuna validità tecnico scientifica” e possono fuorviare il CSP.
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4. Differenza tecnica tra indagini geofisiche e bonifica sistematica Indagini geofisiche
• Forniscono esclusivamente un’immagine magnetica delle interferenze.
• Non consentono di determinare la natura dell’oggetto rilevato.
• Non permettono di escludere la presenza di ordigni.
Bonifica sistematica
È definita dal D.M. 28 febbraio 2017 come l’insieme delle attività di:
1. Ricerca – condotta da personale con brevetto BCM, mediante apparati conformi alle direttive tecniche.
2. Individuazione – localizzazione precisa dell’oggetto che genera l’interferenza.
3. Scoprimento – scavo controllato secondo la Direttiva BST 001.
Il Ministero ricorda che la discriminazione tra falsi allarmi e ordigni reali è possibile solo attraverso lo scavo di scoprimento.
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5. Requisiti obbligatori per le imprese
Le attività riconducibili alla ricerca di ordigni sono riservate:
• alle imprese iscritte all’albo di cui al D.M. 82/2015; • a personale con qualificazioni previste dal D.Lgs. 66/2010; • con strumentazioni conformi alle direttive tecniche del Ministero.
Tali requisiti sono definiti “cumulativi e inderogabili”.
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6. Profili sanzionatori
Le violazioni possono comportare:
• segnalazione all’Autorità Giudiziaria per attentato alla pubblica incolumità o falsità materiale; • provvedimenti sanzionatori del Comitato Tecnico Consultivo per le imprese iscritte all’albo; • valutazione di responsabilità individuali ai sensi del DM 28 febbraio 2017.
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7. Conclusioni
Il Ministero richiama tutti gli operatori al rispetto del principio di massima precauzione, sottolineando che ogni determinazione deve essere orientata alla tutela dell’incolumità dei lavoratori e della popolazione civile.
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