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Chi è il CTU
Il Ctu è un Consulente Tecnico, un professionista che, grazie alle sue comprovate capacità professionali, certificate dall’iscrizione all’albo, svolge mansioni come ausiliare del giudice.
Nominato dunque dal Giudice, il suo compito è quello di fornire risposte tecniche, esaurienti e sintetiche per agevolare il giudice nella decisione finale.
Intraprenderne la carriera e formarsi nella valutazione di stime e consulenze tecniche costituisce un’importante specializzazione per il professionista che è interessato all’abilitazione della professione di CTU.
Si tratta di un perito che quando richiesto dal giudiche appronta perizie tecniche e valutative in merito alle discipline di cui è esperto. Lo scopo è quindi fornire un parere tecnico al giudice supportandolo nella fase decisionale.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 15 delle Disp. Att. Del C.P.C, è importante ricordare che vige l’obbligo della incompatibilità della doppia iscrizione a due o più albi di differenti circoscrizioni: nessuno può iscriversi in più di un Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio, tutti i CTU devono essere iscritti all’albo del Tribunale competente nel comune di residenza o domicilio professionale.
Chi può richiedere l’iscrizione albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del tribunale? Modalità e le procedure
L’iscrizione nell’Albo dei consulenti tecnici del Giudice può essere richiesta mediante domanda da presentarsi al Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione l’aspirante risiede o ha il domicilio professionale. La domanda deve contenere la dichiarazione di iscrizione all’ordine professionale, l’indicazione della Categoria e delle specialità prescelte. La domanda deve essere inoltrata online. Al termine della procedura di iscrizione online, il candidato dovrà stampare la domanda generata dal programma, regolarizzandola con l’apposizione di una marca da bollo da € 16, provvedendo a depositarla in Tribunale presso l’Ufficio Volontaria Giurisdizione (la domanda va presentata unitamente a: fotocopia del documento di identità e del codice fiscale; curriculum vitae firmato con l’indicazione della propria mail/posta elettronica certificata PEC; titoli e documenti vari per dimostrare la speciale competenza tecnica e l’esperienza professionale acquisita).
Una volta presentata la domanda è necessario inviare una mail a segreteria@geometri.mi.it per comunicare la presentazione della candidatura con l’indicazione del Tribunale di competenza.
CTP
All’interno di un processo giudiziario per cui il Giudice ha disposto una Consulenza Tecnica d’Ufficio al fine di acquisire valutazioni che richiedono competenze specifiche , le “parti” (ovvero i soggetti coinvolti nel Processo e che saranno “periziati” dal CTU) hanno il diritto di tutelarsi, nominando un loro Consulente Tecnico di Parte.
La nomina di un CTP (Consulente Tecnico di Parte) è utile per tre ordini di motivi.
- per una funzione di controllo sulle operazioni peritali, nel senso che il CTP verifica che tutto il percorso proceda secondo le più adeguate metodologie (che devono essere seguite in modo scrupoloso dal CTU).
- il CTP essendo un “tecnico” esperto può interagire positivamente con il CTU portando riflessioni nuove e magari alternative, delle quali il CTU potrà tenere conto. A questo proposito è importante dire che il CTP se lo ritiene (e in accordo con il proprio cliente) può anche produrre al termine della perizia delle osservazioni, che verranno inviate alla attenzione del Giudice tramite il CTU. Il Giudice così si troverà ad avere ancora più elementi utili per la sua decisione.
- Infine il CTP interagisce in più momenti con il proprio cliente, sia prima dell’inizio della perizia (con colloqui di conoscenza e con la lettura degli “atti”), che durante la CTU stessa, svolgendo colloqui di riflessione e monitoraggio sull’andamento della perizia.
Informazione per gli iscritti albi CTU tribunali lombardi
Visto l’art. 6 del decreto n. 109/2023, si informano gli iscritti all’Albo dei C.T.U., dell’obbligo di presentazione della domanda di conferma di iscrizione al predetto Albo, pena la cancellazione dallo stesso da parte del Tribunale.