Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione – CSE

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) viene nominato qualora si sia in presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanee, e qualora sopravvengano nuove imprese affidatarie. La nomina del CSE è un obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori. Un ruolo operativo che prende forma e sostanza al momento dell’avvio delle opere.

Rispetto al CSP, il CSE è un professionista esecutivo deve seguire meticolosamente il corretto andamento dei lavori. Ha compiti di continua vigilanza e controllo nel cantiere. Per questo motivo, deve infatti osservare il cantiere, assicurarne la correttezza e la sicurezza, segnalare inadempienze al committente o al responsabile dei lavori, e nell’ipotesi in cui questi non ascoltassero le sue indicazioni, può  segnalare le inadempienze e le irregolarità totali alle ASL territoriali e alla Direzione Provinciale del lavoro.

Gli obblighi del CSE

Per quanto riguarda gli obblighi a carico del CSE:

1) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
2) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza;

3) adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
4) verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

5) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
6) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

7) segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le eventuali inosservanze, proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
8) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.