CSP/CSE – cantieri

La figura del Coordinatore per la sicurezza assume due funzioni, che possono eventualmente essere ricoperte anche da due professionisti diversi.

La prima funzione è il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP), che svolge i suoi compiti in fase di progettazione dell’opera dei lavori; la seconda è il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), che svolge i suoi compiti in fase di realizzazione dell’opera.

Il CSP quindi si occupa di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), cioè il documento mediante il quale si progetta la sicurezza in cantiere (apprestamenti, sfasamento delle lavorazioni, ecc.), mentre il CSE si occupa di garantirne dinamicamente l’attuazione, per tutta la durata dei lavori.

CSP e CSE: requisiti necessari

Per poter ricoprire il ruolo di CSP o di CSE, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

– Diploma di laurea in ingegneriaarchitetturageologiascienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

– Diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

– Diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni;

In aggiunta ad uno dei requisiti di titolo di studio ed esperienza sopra indicati, è necessario essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, ad uno specifico corso di formazione, della durata complessiva di 120 ore, rispondente a requisiti definiti per legge.

Per ottenere l’abilitazione a svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza occorre quindi avere un’ottima formazione abbinata necessariamente a un percorso di studi adeguato e consono alle difficoltà degli ambienti nei quali si andrà a operare.

Inoltre, per mantenere l’abilitazione, è necessario frequentare 40 ore di aggiornamento con cadenza quinquennale.

Normativa

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro

D. Lgs. 17/2019 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale 

D.I. 22/01/2019  Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

ACCORDO 7 luglio 2016  – Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (Rep. Atti n. 128/CSR). (16A06077) 

A.S.R. 22/02/2012 attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori

A.S.R. 21/12/2011        corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

D.P.R. 177/2011 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti

La recentissima sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 29 gennaio 2020, n. 3742 enuncia in modo chiaro e dettagliato gli ultimi orientamenti sugli obblighi prevenzionistici e sulle responsabilità penali convergenti di Responsabile dei lavori (RL), Coordinatore per la Sicurezza durante la Progettazione dei lavori (CSP) e Coordinatore per la sicurezza durante l’Esecuzione dei lavori (CSE).

Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 177/2011