– Iscrizione alla sezione speciale STP – Società tra professionisti

Le Società tra Professionisti (STP), disciplinate dall’art. 10 della Legge n. 183/2011 e dal D.M. n. 34/2013, possono essere costituite secondo uno dei modelli societari previsti dal Codice Civile (società di persone, società di capitali o società cooperative) ed hanno come oggetto esclusivo l’esercizio di una o più attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.

Possono assumere la qualità di socio:

  • i professionisti iscritti ad Ordini, Albi o Collegi, anche appartenenti a professioni diverse;
  • i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea in possesso di titolo di studio abilitante all’esercizio della professione;
  • i soggetti non professionisti che apportano prestazioni tecniche di supporto all’attività professionale della società;
  • i soggetti non professionisti che partecipano esclusivamente per finalità di investimento.

La normativa impone che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale siano tali da garantire ai professionisti una maggioranza di almeno due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Tale requisito costituisce elemento essenziale della STP.

Qualora venga meno la prevalenza dei soci professionisti, la società è tenuta a ripristinare la condizione prescritta entro il termine perentorio di sei mesi. In difetto, la società è soggetta a cancellazione dalla sezione speciale dell’Albo professionale presso cui è iscritta.

L’atto costitutivo deve inoltre prevedere:

  • l’esercizio in via esclusiva delle attività professionali per le quali la società è costituita;
  • l’esecuzione degli incarichi professionali da parte dei soci in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
  • la possibilità per il cliente di individuare il professionista incaricato dell’esecuzione della prestazione;
  • una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale;
  • le modalità di esclusione del socio cancellato dal relativo Albo con provvedimento definitivo.

La partecipazione ad una STP è incompatibile con la partecipazione ad altra Società tra Professionisti.

Le STP possono esercitare esclusivamente attività professionali regolamentate per le quali è prevista l’iscrizione ad un Ordine, Albo o Collegio professionale. Non è pertanto consentito svolgere attività imprenditoriali autonome o attività professionali non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle strettamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’attività professionale.

Domanda Iscrizione STP

In base alla nuova normativa in vigore dal 1° luglio 2020, tutti i versamenti di quote e diritti a favore del Collegio si eseguono mediante bollettino PagoPA, che verrà generato inviando il “MODULO PER GENERAZIONE BOLLETTINO PagoPA” alla mail tesoreria.collegio@geometri.mi.it

Dichiarazione

ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

In merito agli adempimenti contributivi si specifica che la Società dovrà comunicare e versare alla Cassa Geometri la seguente contribuzione:

–  CONTRIBUTO SOGGETTIVO in capo al SOCIO GEOMETRA
Il reddito prodotto dalla STP è attribuito al socio geometra in ragione della quota di partecipazione agli utili PRESCINDENDO DALLA DESTINAZIONE DEGLI UTILI, ancorché NON DISTRIBUITI AI SOCI. 

–  CONTRIBUTO INTEGRATIVO in capo alla SOCIETA’.
La percentuale da versare si applica sull’intero volume d’affari societario eventualmente riproporzionato in presenza di soci non professionisti.  

Per la comunicazione dei dati reddituali della STP è disponibile online sul sito della Cassa Geometri, la funzione “Dichiarazione società tra professionisti”. La dichiarazione deve essere resa anche in caso di reddito e volume d’affari pari a zero. 

Per accedere al servizio online la società deve utilizzare la matricola attribuita al momento della registrazione ed i codici riservati.