OIV

OIV

Obbligo non applicabile ai sensi dell’art. 2 comma 2 bis del DL 101/2013, convertito in L. 125/2013.

“Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano”, sulla base dell’art. 2, comma 2 bis del D.L 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella Legge nr 125/2013, è escluso dagli obblighi di costituzione degli Organismi Interni di Valutazione (OIV) e dai correlati procedimenti di valutazione della performance”.

La norma citata, in particolare, pur richiamando un adeguamento delle strutture ordinistiche ai principi del decreto legislativo 165/2001, esclude espressamente quella parte della “Riforma Brunetta” (artt. 4 e 14 d.lgs, 150/2009) che impone alla generalità delle amministrazioni pubbliche gli obblighi in materia di performance e O.I.V.”

rev ottobre 2022

rev luglio 2023