Accesso civico

ACCESSO CIVICO SEMPLICE CONCERNENTE DATI DOCUMENTI E INFORMAZIONI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA

L’articolo 5 del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” ha introdotto il diritto di accesso civico, che riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti senza necessità di dimostrare un interesse legittimo.

Successivamente, con l’approvazione del D.Lgs. n.97/2016, è possibile distinguere due forme di accesso civico: Semplice e Generalizzato

SEMPLICE – L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Le istanze vanno compilate utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione in calce e inoltrate telematicamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza – RPCT Gianfranco Macrina, all’indirizzo di posta elettronica rpct@geometri.mi.it oppure all’indirizzo Pec collegio.milano@geopec.it. Le richieste non devono essere motivate e se compilate adeguatamente e compiutamente in ogni parte, verranno evase nel termine massimo di 30 giorni. In caso di inerzia, il titolare del potere sostitutivo è il Presidente.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO art. 5 Dlgs 33/2013 è nel diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 22/2013. Le istanze vanno compilate preferibilmente utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione in calce e inoltrate telematicamente alla Segreteria dell’Ente all’indirizzo di posta elettronica segreteria@geometri.mi.it oppure all’indirizzo Pec collegio.milano@geopec.it . La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa (Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato).

REGISTRO DEGLI ACCESSI