La Formazione Continua obbligatoria è disciplinata dal D.P.R. 137/2012 n. 137 e specifica, dal punto di vista legislativo, l’obbligatorietà del Professionista di dovere ottenere i crediti formativi indispensabili per lo svolgimento della professione. Il non raggiungimento dei crediti formativi professionali obbligatori costituisce un illecito disciplinare. La formazione continua è diventata un requisito fondamentale per quasi tutte le professioni lavorative. Questo al fine di soddisfare l’esigenza di ricorrere a professionisti sempre più competenti a gestire le esigenze dell’utenza finale.
I nostri professionisti devono conseguire 60 crediti formativi ogni triennio. Il neo iscritto all’albo inizia il triennio l’anno successivo all’iscrizione(il primo gennaio).