REGOLAMENTO PER GLI ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA (D.M. 15.3.86 in G.U. n. 117 del 22.5.86, modificato con D.M. 14.7.87 in G.U. n. 168 del 21.7.87)
Art. 11 Prove di esame – Valutazioni
Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. La valutazione delle prove viene effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 20 sono assegnati a ciascuna delle prove scritto-grafiche e 60 alla prova orale.
Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una valutazione di almeno 12/20 in ciascuna delle prove scritto-grafiche.
La prova orale si intende superata e quindi l’abilitazione allesercizio della libera professione conseguita solo da parte dei candidati ammessi che conseguono in tale prova una valutazione di almeno 36/60.
La votazione complessiva attribuita ai candidati che conseguono l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra è costituita dalla somma delle votazioni ottenute in ciascuna delle due prove scritto-grafiche e nella prova orale.