Sulla base dell’attività svolta in questi anni dal coordinatore della commissione parcelle e rilevate le numerose controversie sorte tra professionista e cliente, indichiamo di seguito l’iter procedurale a cui attenersi, al fine di evitare inutili contenziosi:
1) Come indicato anche nell’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (vedi comma 1 e comma 5) “il compenso per le prestazioni professionali è convenuto al momento del conferimento dell’incarico professionale e in ogni caso la sua misura è preventivamente resa nota al cliente con un preventivo di massima. Pertanto è importante informare il cliente indicando tutte le voci di costo delle singole prestazioni comprensive di spese e oneri ipotizzabili e contributivi” (vedi nota del CNG 2377 del 06/03/2013).
2) Una volta quantificato e pattuito l’importo delle proprie prestazioni è importante stipulare un contratto di prestazione d’opera. Di seguito è possibile scaricare lo schema tipo di “Contratto di prestazione d’opera intellettuale” presentato durante l’evento che si è svolto a Milano il 12.05.2017
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