DECRETO 14 febbraio 2020 – Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.
Con il decreto di allineamento si vanno a sostituire le RTV già pubblicate nel 2016 (V.4 “Uffici” e V.5 “Attività ricettive turistico-alberghiere”), nel 2017 (V.6 “Autorimesse” e V.7 “Attività scolastiche”) e nel 2018 (V.8 “Attività commerciali”) con le nuove che non presentano, tuttavia, modifiche significative.
V.7 Attività scolastiche:
- allineamento alla terminologia del D.P.R. 151/2011 (campo di applicazione non più riferito all’edificio o ai locali, ma all’attività);
- richiamo al capitolo G.2 del Codice e alla valutazione del rischio di incendio;
- richiamo al rispetto di tutte le altre RTV, ove pertinenti (esempio V.1 aree a rischio specifico, V.2 aree a rischio per atmosfere esplosive, V.3 ascensori);
- richiesta di materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 per la reazione al fuoco, nei percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e negli spazi calmi;
- modifiche grafiche alle tabelle V.7-3 e V.7-5;
- possibilità, riportata nella tabella V.7-4, di realizzare l’alimentazione idrica di tipo promiscuo, nel caso di attività scolastiche fino a 800 occupanti;
- richiesta di utilizzo di gas refrigeranti classificati A1 o A2L secondo ISO 817, negli impianti di climatizzazione e condizionamento, inseriti in aree TA o TO;
- eliminazione del paragrafo V.7.5 relativo a specificazioni sui vani degli ascensori.
DECRETO 12 aprile 2019 Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
DECRETO 21 marzo 2018 Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonche’ agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido. (18A02229)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2017 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.” E’ entrato in vigore il 25 agosto 2017. Le nuove disposizioni in allegato al decreto si applicano in alternativa a quelle esistenti come sopra richiamate, ad eccezione degli asili nido. Si possono quindi applicare sia alle attività esistenti alla data del 25 agosto 2017 che a quelle di nuova realizzazione.
Altre norme essenziali per la gestione del rischio incendio in ambito scolastico sono:
- DM Interno 26.8.92 – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica;
- DM Interno 10.3.98 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro (validi anche per l’ambito scolastico);
- DPR 151/11 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del DL 78/10, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/10 (valido anche per l’ambito scolastico).
A seguito della pubblicazione del DM 12/05/2016 sulla G.U. n. 121 del 25/05/2016, il Dipartimento Istruzione, Politiche educative ed Edilizia scolastica ANCI ha elaborato una tabella con le prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica.