Dal 19 aprile 2017 (GU n.79 del 4 aprile 2017) sono in vigore due nuovi decreti legislativi sul tema dell’acustica, il Dlgs 42/2017 che prevede l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico in accordo con la Legge Europea n. 161 del 30 ottobre 2014 e il Dlgs 41/2017 modifica alcuni articoli del DLgs 262/2002 sulla disciplina dei valori di emissione acustica delle macchine destinate a funzionare all’aperto.
Modifiche alla Legge 447/1995
Il DLgs 42/2017 reca modifiche alla Legge 447/1995, Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico. Gli articoli modificati e/o intergrati sono:
Art. 2 – Definizioni – Sono aggiunti gli impianti eolici tra le sorgenti sonore fisse.
Art.3 – Competenze dello Stato – Il riconoscimento esplicito degli impianti eolici, come sorgente sonora fissa, aggiunge alle competenze dello Stato, la determinazione, con decreto ministeriale, dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli stessi e per il contenimento del relativo inquinamento acustico.
Art.7 – Piani di risanamento acustico – Sono aggiornati i termini per la presentazione della relazione periodica sullo stato acustico del comune, con obbligo quinquennale per i Comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, la prima relazione andrà trasmessa alla regione almeno entro il 31 marzo 2020. Fatto salvo le indicazioni del DLgs 194/2005 sugli agglomerati e le mappe acustiche strategiche.
Art. 8 – Disposizioni in materia di impatto acustico – dal 19 aprile 2017, in fase di progettazione, la valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all’immissione di rumore.
È cancellato il comma 3-bis introdotto con legge 106/2011 che permetteva in alcuni casi di sostituire la relazione previsionale di clima acustico con una autocertificazione del tecnico abilitato.
Il riferimento legislativo sulle modalità di presentazione della documentazione è aggiornato al DPR 445/2000 che è il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Art.10 – Sanzioni amministrative – Le sanzioni in lire sono aumentate e aggiornate all’euro.
Art.11 – Regolamenti di esecuzione – Vengono annunciati nuovi decreti distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell’inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonché dagli impianti eolici.
Infine il Dlgs 42/2017 stabilisce nuovi criteri per l’esercizio della professione di Tecnico Competente in Acustica che rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n.4.
Legge quadro sull’inquinamento acustico